(Convenzione - art. 39)
                             Articolo 39 
In  pendenza  del  termine  per   proporre   l'opposizione   di   cui
all'articolo 36 e  fino  a  quando  non  sia  stata  adottata  alcuna
decisione  in  materia,  puo'   procedersi   solo   a   provvedimenti
conservativi sui beni della parte contro cui e' chiesta l'esecuzione. 
La decisione che  accorda  l'esecuzione  implica  l'autorizzazione  a
procedere ai suddetti provvedimenti.