(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
Se il convenuto non  e'  domiciliato  nel  territorio  di  uno  Stato
contraente,  la  competenza  e'  disciplinata,  in   ciascuno   Stato
contraente, dalla legge di tale  Stato,  salva  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 16. 
Chiunque abbia il domicilio nel territorio di  uno  Stato  contraente
puo', indipendentemente dalla propria nazionalita'  ed  al  pari  dei
cittadini di detto Stato, invocare nei  confronti  del  convenuto  le
norme sulla competenza in vigore nello Stato  medesimo,  segnatamente
quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.