(Convenzione - art. 44)
                             Articolo 44 
L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto  o  in
parte dell'assistenza giudiziaria  o  di  un'esenzione  dalle  spese,
beneficia,  nella  procedura  di  cui  agli  articoli  da  32  a  35,
dell'assistenza piu' favorevole o  dell'esenzione  piu'  larga  dalle
spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza. 
L'istante che chiede l'esecuzione di  una  decisione  in  materia  di
obblighi alimentari resa in Danimarca o in  Islanda  da  un'autorita'
amministrativa puo' invocare nello Stato in cui l'istanza e' proposta
i benefici di cui al primo comma,  se  presenta  un'attestazione  del
ministero della giustizia danese  o  del  ministero  della  giustizia
islandese comprovante che egli  adempie  alle  condizioni  economiche
richieste  per  beneficiare  in  tutto  o  in  parte  dell'assistenza
giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.