Articolo 44 L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32 a 35, dell'assistenza piu' favorevole o dell'esenzione piu' larga dalle spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza. L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca o in Islanda da un'autorita' amministrativa puo' invocare nello Stato in cui l'istanza e' proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del ministero della giustizia danese o del ministero della giustizia islandese comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.