(Convenzione - art. 45)
                             Articolo 45 
Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato  contraente  di  una
decisione resa in un altro Stato contraente non puo'  essere  imposta
nessuna  cauzione  o  deposito,  indipendentemente   dalla   relativa
denominazione, a causa della qualita' di straniero o per  difetto  di
domicilio o residenza nel paese.