(Convenzione - art. 46)
                             Articolo 46 
La parte che invoca il riconoscimento o chiede  l'esecuzione  di  una
decisione deve produrre: 
1. una spedizione che presenti tutte le formalita' necessarie alla 
   sua autenticita'; 
2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una 
   copia certificata conforme del documento comprovante che la 
   domanda giudiziale od un atto equivalente e'  stato  notificato  o
comunicato al contumace.