Articolo 46 La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre: 1. una spedizione che presenti tutte le formalita' necessarie alla sua autenticita'; 2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente e' stato notificato o comunicato al contumace.