(Convenzione - art. 47)
                             Articolo 47 
La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre: 
1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello 
   Stato  di  origine,  la  decisione  e'  esecutiva  ed   e'   stata
   notificata; 
2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente 
   beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.