Articolo 47 La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre: 1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione e' esecutiva ed e' stata notificata; 2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.