(Convenzione - art. 48)
                             Articolo 48 
Qualora i documenti di cui agli articoli 46, punto 2, e 47, punto  2,
non vengano prodotti, l'autorita' giudiziaria puo' fissare un termine
per la loro presentazione o accettare documenti  equivalenti  ovvero,
qualora ritenga  di  essere  informata  a  sufficienza,  disporne  la
dispensa. 
Qualora l'autorita' giudiziaria lo richieda  e'  necessario  produrre
una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione e'  autenticata
da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.