Articolo 48 Qualora i documenti di cui agli articoli 46, punto 2, e 47, punto 2, non vengano prodotti, l'autorita' giudiziaria puo' fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa. Qualora l'autorita' giudiziaria lo richieda e' necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione e' autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.