(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente  puo'
essere citato in un altro Stato contraente: 
1. In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui 
   l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata, o deve essere 
   eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo 
   e' quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua 
   attivita' e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua 
   attivita' in un solo paese, il luogo e' quello in cui si trova  lo
stabilimento dal quale e' stato assunto; 
2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del 
   luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la 
   residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria 
   ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente 
   a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale 
   competenza sia fondata unicamente sulla nazionalita' di una  delle
parti; 
3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del 
   luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto; 
4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di 
   restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al 
   quale l'azione penale e' esercitata, sempreche' secondo la propria
legge questo possa conoscere dell'azione civile; 
5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di 
   una succursale,  di  un'agenzia  o  di  qualsiasi  altra  filiale,
davanti al giudice del luogo territorialmente competente; 
6. nella sua qualita' di fondatore, trustee o beneficiario di un 
   trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con 
   clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello
Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio; 
7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento 
   della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui 
   hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice 
   nell'ambito della cui competenza il  carico  o  il  nolo  ad  esso
relativo 
   a) e' stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure 
   b) avrebbe potuto essere  sequestrato  a  tal  fine  ma  e'  stata
fornita una cauzione o un'altra garanzia; 
questa disposizione  si  applica  solo  se  viene  affermato  che  il
convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo  o  ha
avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.