(Convenzione - art. 50)
                             Articolo 50 
Gli atti autentici ricevuti ed  aventi  efficacia  esecutiva  in  uno
Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati  esecutivi  in
un altro Stato contraente conformemente  alla  procedura  contemplata
dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza puo' essere rigettata solo se
l'esecuzione dell'atto autentico  e'  contraria  all'ordine  pubblico
dello Stato richiesto. 
L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti  richiesti  per  la  sua
autenticita' dalla legge dello Stato d'origine. Le disposizioni della
sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.