(Convenzione - art. 53)
                             Articolo 53 
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione  la  sede  delle
societa' e delle  persone  giuridiche  e'  assimilata  al  domicilio.
Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice  applica  le  norme  di
diritto internazionale privato del proprio Stato. 
Per definire se un trust ha domicilio nel  territorio  di  uno  Stato
contraente i cui giudici siano stati aditi,  il  giudice  applica  le
norme del suo diritto internazionale privato.