(Convenzione - art. 54)
                             Articolo 54 
Le disposizioni della presente convenzione  si  applicano  solo  alle
azioni  giudiziarie  proposte  ed  agli   atti   autentici   ricevuti
posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato di  origine  e,
quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o
di un atto autentico, nello Stato richiesto. 
Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore  della  presente
convenzione nelle  relazioni  tra  lo  Stato  d'origine  e  lo  Stato
richiesto a seguito di azioni  proposte  prima  di  tale  data,  sono
riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni  del  titolo
III, se le norme di  competenza  applicate  sono  conformi  a  quelle
previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di
origine  e  lo  Stato  richiesto  al   momento   della   proposizione
dell'azione. 
Se le parti  in  una  controversia  relativa  a  un  contratto  hanno
convenuto per iscritto, anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
presente convenzione, di applicare al contratto il diritto  irlandese
o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali
dell'Irlanda o di questa parte del Regno  Unito  conservano  la  loro
competenza per tale controversia.