(Convenzione - art. 54-bis)
                           Articolo 54 bis 
Per la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Islanda,  la  Norvegia,  la
Finlandia e la Svezia e per un periodo di tre anni dopo l'entrata  in
vigore della presente convenzione, la competenza in materia marittima
e'  determinata,  in  ciascuno  di  tali  Stati,  oltre   che   dalle
disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei  seguenti
punti da  1  a  7.  Tuttavia,  tali  disposizioni  non  saranno  piu'
applicabili in ciascuno di detto Stati allorche' in ciascuno di  essi
entrera' in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di
alcune norme relative al sequestro  conservativo  delle  navi  d'alto
mare, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952. 
1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato 
   contraente puo' essere citata davanti agli organi  giurisdizionali
   di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di  diritto
   marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o  qualsiasi
   altra nave  di  sua  proprieta'  e'  stata  oggetto  di  sequestro
   conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della
   rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma e' stata fornita
   una cauzione o altra garanzia, nei seguenti casi: 
   a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato; 
   b) quando la rivendicazione e' sorta in detto Stato; 
   c) quando la rivendicazione e' sorta durante un viaggio nel  corso
   del 
      quale e' stato operato  o  avrebbe  potuto  essere  operato  il
      sequestro conservativo; 
   d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un 
      danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose  o  alle
      persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o  omissione
      di una manovra o per inosservanza dei regolamenti; 
   e) quando la rivendicazione e' sorta in seguito a salvataggio o 
      assistenza; 
   f) quando la rivendicazione e' garantita da ipoteca sulla nave  di
   cui 
      e' stato operato il sequestro conservativo. 
2. Puo' essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di 
   diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona
   che,  nel  momento  di  cui  e'  sorta  la   rivendicazione,   era
   proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione.  Tuttavia,
   per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o),  p)  o  q),
   potra'  essere  sequestrata  soltanto  la   nave   oggetto   della
   rivendicazione. 
3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario 
   quando tutte le quote di proprieta'  appartengono  alla  stessa  o
   alle stesse persone. 
4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione 
   nautica,  qualora  il  noleggiatore  risponda  da  solo   di   una
   rivendicazione di diritto marittimo  relativa  alla  nave,  questa
   nave o qualsiasi altra  nave  appartenente  al  noleggiatore  puo'
   essere  sequestrata  in  virtu'  di  tale  rivendicazione  ma  non
   un'altra nave appartenente al proprietario.  Cio'  vale  anche  in
   tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario  risponda
   di una rivendicazione di diritto marittimo. 
5. Si intende per "rivendicazione di diritto marittimo" una 
   rivendicazione originata da uno o piu' dei seguenti motivi: 
   a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo; 
   b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure 
      avvenuti in seguito alle operazioni di una nave; 
   c) assistenza e salvataggio; 
   d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto 
      di noleggio o altro; 
   e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratt 
      di noleggio, di carico o altro; 
   f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli 
      trasportati su una nave; 
   g) avaria comune; 
   h) cambio marittimo; 
   i) rimorchio; 
   j) pilotaggio; 
   k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo 
      funzionamento o manutenzione; 
   l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di 
      bacino; 
   m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio; 
   n) esborsi del capitano, compresi quelli effettuati da 
      spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di 
      una nave o del suo proprietario; 
   o) controversie sulla proprieta' di una nave; 
   p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di 
      proprieta', possesso, uso o profitti della stessa; 
   q) garanzia ipotecaria su una nave. 
6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui 
   alle lettere  o)  e  p)  del  punto  5,  l'espressione  "sequestro
   conservativo" comprende, in Danimarca, il "forbud" nella misura in
   cui tale procedura sia la sola ammessa, nella  fattispecie,  dagli
   articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile  (Low  om
   rettens pleje). 
7. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui 
   alle  lettere  o)  e  p)  del  punto  5,  il  termine  "sequestro"
   comprende, in Islanda, il  "logbann"  nella  misura  in  cui  tale
   procedura  sia   la   sola   ammessa   per   tale   rivendicazione
   conformemente al capitolo III della legge in materia di  sequestro
   e ingiunzione (log um kyrrsetningu og logbann).