(Convenzione - art. 54-ter)
                           Articolo 54 ter 
1. La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione da 
   parte degli Stati membri delle Comunita' europee della convenzione 
   concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle 
   decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 
   27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione 
   di detta convenzione da parte della Corte di giustizia, firmato a 
   Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di 
   adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli 
   Stati aderenti alle Comunita' europee, convenzioni e protocollo in
appresso denominati "convenzione di Bruxelles". 
Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque: 
   a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il  convenuto
sia 
      domiciliato nel territorio di uno Stato contraente della 
      presente convenzione che non e' membro delle Comunita' europee 
      ovvero qualora gli articoli 16 e 17 della presente convenzione 
      attribuiscano  la  competenza  ai   giudici   di   tale   Stato
contraente; 
   b) in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli 
      articoli 21 e 22 della presente convenzione, ove siano state 
      proposte azioni in uno Stato contraente che non e' membro delle 
      Comunita' europee e in uno Stato contraente che e' membro delle
Comunita' europee; 
   c) in materia di riconoscimento e di esecuzione, qualora lo Stato 
      d'origine o lo Stato richiesto non sia membro  delle  Comunita'
europee. 
3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o 
   l'esecuzione possono essere rifiutati se la competenza sulla quale 
   si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla 
   presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione sono 
   richiesti contro una parte che abbia il domicilio nel territorio 
   di uno Stato contraente che non sia membro delle Comunita' 
   europee, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della 
   decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello
Stato richiesto.