(Convenzione - art. 55)
                             Articolo 55 
Fatto salvo  quanto  disposto  dall'articolo  54,  secondo  comma,  e
dall'articolo 56, la presente convenzione  sostituisce  nei  rapporti
tra gli Stati che ne sono parti le convenzioni  concluse  tra  due  o
piu' di detti Stati, e cioe': 
- la convenzione tra la Francia e la Confederazione Svizzera sulla 
   competenza  giurisdizionale  e  l'esecuzione  delle  sentenze   in
   materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869; 
- il trattato tra la Confederazione Svizzera e la Spagna 
   sull'esecuzione reciproca delle  decisioni  in  materia  civile  e
   commerciale, firmato a Madrid il 19 novembre 1896; 
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera ed il Reich tedesco 
   relativa  al  riconoscimento  e  all'esecuzione  delle   decisioni
   giudiziarie e delle sentenze  arbitrali,  firmata  a  Berna  il  2
   novembre 1929; 
- la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la 
   Norvegia e la Svezia  per  il  riconoscimento  e  l'esecuzione  di
   sentenze, firmata a Copenaghen il 16 marzo 1932; 
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Italia sul 
   riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata
   a Roma il 3 gennaio 1933; 
- la convenzione tra la Svezia e la Confederazione Svizzera sul 
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Italia sul 
   riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e  delle
   sentenze arbitrali, firmata a Stoccolma il 15 gennaio 1936; 
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria 
   sul riconoscimento  reciproco  e  la  reciproca  esecuzione  delle
   decisioni  giudiziarie  e  degli  atti  autentici  in  materia  di
   obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957; 
- la convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Belgio sul 
   riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e  delle
   sentenze arbitrali, firmata a Berna il 29 aprile 1959; 
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la 
   Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e  la  reciproca
   esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli  atti
   autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna  il  6
   giugno 1959; 
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria 
   sul riconoscimento  reciproco  e  la  reciproca  esecuzione  delle
   decisioni giudiziarie,  delle  sentenze  arbitrali  e  degli  atti
   autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il  16
   giugno 1959; 
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Confederazione 
   Svizzera  sul  riconoscimento  e  l'esecuzione   delle   decisioni
   giudiziarie, firmata a Berna il 16 dicembre 1960; 
- la convenzione tra la Norvegia e il Regno Unito per il 
   riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle sentenze in  materia
   civile, firmata a Londra il 12 giugno 1961; 
- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul 
   riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni
   giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a  Vienna  il
   14 luglio 1961 ed il relativo protocollo, firmato a  Londra  il  6
   marzo 1970; 
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica 
   d'Austria sul riconoscimento reciproco e la  reciproca  esecuzione
   delle decisioni giudiziarie e  degli  atti  autentici  in  materia
   civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963; 
- la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria
   sul riconoscimento e l'esecuzione delle  decisioni  giudiziarie  e
   degli atti autentici in materia civile e  commerciale,  firmata  a
   Vienna il 15 luglio 1966; 
- la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica 
   d'Austria  sul  riconoscimento  e  l'esecuzione  delle   decisioni
   giudiziarie  e  degli  atti  autentici   in   materia   civile   e
   commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971; 
- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria
   sul riconoscimento  reciproco  e  la  reciproca  esecuzione  delle
   decisioni e transazioni giudiziarie  e  degli  atti  autentici  in
   materia civile e commerciale, firmata a Roma il 16 novembre 1971; 
- la convenzione tra la Norvegia e la Repubblica federale di Germania
   per il riconoscimento  e  l'esecuzione  di  sentenze  e  documenti
   esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a  Oslo  il  17
   giugno 1977; 
- la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la 
   Norvegia e la Svezia  per  il  riconoscimento  e  l'esecuzione  di
   sentenze in materia civile,  firmata  a  Copenaghen  l'11  ottobre
   1977; 
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria ed il Regno di Svezia 
   sul  riconoscimento  e  l'esecuzione  delle  sentenze  in  materia
   civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982; 
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria ed il Regno di Spagna 
   sul riconoscimento  reciproco  e  la  reciproca  esecuzione  delle
   decisioni e transazioni giudiziarie  e  degli  atti  autentici  in
   materia civile e commerciale, firmata  a  Vienna  il  17  febbraio
   1984; 
- la convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Austria 
   sul  riconoscimento  e  l'esecuzione  delle  sentenze  in  materia
   civile, firmata a Vienna il 21 maggio 1984 e 
- la convenzione tra la Repubblica finlandese e la Repubblica 
   d'Austria sul riconoscimento  e  l'esecuzione  delle  sentenze  in
   materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986;