(Convenzione - art. 56)
                             Articolo 56 
Il trattato e le convenzioni elencati all'articolo 55 continueranno a
produrre  i  loro  effetti  nelle  materie  alle  quali  la  presente
convenzione non e' applicabile. 
Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene  alle
decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata  in
vigore della presente convenzione.