(Convenzione - art. 57)
                             Articolo 57 
1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati 
   contraenti sono o saranno parti e  che,  in  materie  particolari,
   disciplinano la competenza giurisdizionale,  il  riconoscimento  o
   l'esecuzione delle decisioni. 
2. La presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato 
   contraente che  sia  parte  di  una  convenzione  contemplata  dal
   paragrafo  1  possa  fondare  la  propria   competenza   su   tale
   convenzione, anche se il convenuto e' domiciliato  nel  territorio
   di uno Stato contraente che non e' parte di tale  convenzione.  Il
   giudice adito applica in ogni caso l'articolo  20  della  presente
   convenzione. 
3. Le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia 
   fondato la propria competenza su una convenzione  contemplata  dal
   paragrafo 1  sono  riconosciute  ed  eseguite  negli  altri  Stati
   contraenti conformemente al titolo III della presente convenzione. 
4. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o 
   l'esecuzione possono essere rifiutati se lo Stato richiesto non e'
   parte contraente di una convenzione contemplata dal paragrafo 1  e
   la persona contro la  quale  si  richiedono  il  riconoscimento  o
   l'esecuzione  e'  domiciliata  in  tale  Stato,  a  meno  che   il
   riconoscimento o l'esecuzione della decisione non siano  possibili
   in base ad altra norma giuridica dello Stato richiesto. 
5. Se una convenzione contemplata dal paragrafo 1 di cui sono parti 
   lo Stato d'origine e lo Stato richiesto  determina  le  condizioni
   del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano
   tali condizioni. E' comunque possibile applicare  le  disposizioni
   della presente convenzione concernenti la  procedura  relativa  al
   riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.