(Convenzione - art. 59)
                             Articolo 59 
La presente convenzione non costituisce  ostacolo  a  che  uno  Stato
contraente s'impegni nei confronti di uno Stato  terzo,  tramite  una
convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a  non
riconoscere una decisione resa, in  particolare  in  un  altro  Stato
contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio  o  la
propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo  qualora,
in un caso previsto all'articolo 4, la decisione  sia  stata  fondata
soltanto su una delle  competenze  di  cui  all'articolo  3,  secondo
comma. 
Tuttavia, nessuno Stato contraente puo' impegnarsi nei  confronti  di
uno Stato terzo a non riconoscere una  decisione  resa  in  un  altro
Stato contraente da un giudice la cui competenza si  basi  sul  fatto
che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul 
sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti 
1. se la domanda verte sulla proprieta' o il possesso di tali beni, 
   e' volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o e' relativa ad
   un'altra causa che li riguarda ovvero 
2. se i beni costituiscono la garanzia di un credito che e' l'oggetto
   della domanda.