(Convenzione - art. 61)
                             Articolo 61 
1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri 
   delle Comunita' europee  o  dell'Associazione  europea  di  libero
   scambio. 
2. La convenzione e' sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. 
   Gli strumenti di ratifica  sono  depositati  presso  il  Consiglio
   federale svizzero. 
3. La convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese 
   successivo alla data in cui due Stati, di  cui  uno  Stato  membro
   delle Comunita' europee  ed  uno  Stato  membro  dell'Associazione
   europea di libero scambio, avranno depositato i loro strumenti  di
   ratifica. 
4. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione 
   produce i suoi effetti il primo giorno del terzo  mese  successivo
   al deposito del rispettivo strumento di ratifica.