(Convenzione - art. 62)
                             Articolo 62 
1. Possono aderire alla presente convenzione, dopo la sua entrata  in
vigore: 
   a) gli Stati contemplati dall'articolo 60, lettera b), 
   b) gli altri Stati che, dietro richiesta di uno Stato contraente 
      rivolta  allo  Stato  depositario,  siano  stati  invitati   ad
      aderire. Lo Stato depositario invitera' lo Stato interessato ad
      aderire soltanto se, dopo averli informati del contenuto  delle
      comunicazioni  che  tale  Stato  intende   fare   conformemente
      all'articolo 63, avra' ottenuto il consenso unanime degli Stati
      firmatari e degli Stati contraenti menzionati all'articolo  60,
      lettere a) e b). 
2. Se uno Stato aderente desidera apportare precisazioni ai fini del 
   protocollo n. 1, saranno  avviati  negoziati  a  tale  scopo.  Una
   conferenza di negoziato sara'  convocata  dal  Consiglio  federale
   svizzero. 
3. Per quanto concerne ogni Stato aderente la convenzione produce i 
   suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito
   dello strumento d'adesione. 
4. Tuttavia, per quanto riguarda uno Stato aderente di cui al 
   paragrafo 1, lettera a)  o  b),  la  convenzione  produce  effetti
   soltanto nelle  relazioni  tra  lo  Stato  aderente  e  gli  Stati
   contraenti che non abbiano formulato obiezioni  su  tale  adesione
   entro il primo giorno del terzo mese successivo al deposito  dello
   strumento di adesione.