(Convenzione - art. 63)
                             Articolo 63 
Ogni Stato aderente, al momento del deposito del proprio strumento di
adesione, dovra' fare le comunicazioni richieste  per  l'applicazione
degli articoli 3, 32, 37, 40, 41 e 55 della presente  convenzione  ed
apportare, se del caso,  le  precisazioni  stabilite  nel  corso  dei
negoziati ai fini del protocollo n. 1.