Articolo 63 Ogni Stato aderente, al momento del deposito del proprio strumento di adesione, dovra' fare le comunicazioni richieste per l'applicazione degli articoli 3, 32, 37, 40, 41 e 55 della presente convenzione ed apportare, se del caso, le precisazioni stabilite nel corso dei negoziati ai fini del protocollo n. 1.