(Convenzione - art. 64)
                             Articolo 64 
1. La presente convenzione e' conclusa per una durata iniziale di 
   cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente
   all'articolo 61, paragrafo 3, anche per gli  Stati  che  l'avranno
   ratificata o che vi avranno aderito successivamente. 
2. Alla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, la convenzione 
   sara' tacitamente rinnovata di anno in anno. 
3. Dalla scadenza del periodo iniziale di cinque anni, ogni Stato 
   contraente potra', in qualsiasi momento, denunciare la convenzione
   inoltrando una notifica al Consiglio federale svizzero. 
4. La denuncia acquista efficacia alla fine dell'anno civile 
   successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla  data  di
   ricevimento della notifica della denuncia da parte  del  Consiglio
   federale svizzero.