(Convenzione - art. 67)
                             Articolo 67 
Il Consiglio federale svizzero notifichera' agli Stati  rappresentati
alla Conferenza diplomatica  di  Lugano  e  agli  Stati  che  avranno
aderito successivamente alla convenzione: 
a) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione, 
b) le date d'entrata in vigore della presente convenzione per gli 
   Stati contraenti, 
c) le denunce ricevute in conformita' dell'articolo 64, 
d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I bis del 
   protocollo n. 1, 
e) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I ter del 
   protocollo n. 1, 
f) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del 
   protocollo n. 1, 
g) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del 
   protocollo n. 1.