Articolo 67 Il Consiglio federale svizzero notifichera' agli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica di Lugano e agli Stati che avranno aderito successivamente alla convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione, b) le date d'entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti, c) le denunce ricevute in conformita' dell'articolo 64, d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I bis del protocollo n. 1, e) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo I ter del protocollo n. 1, f) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo n. 1, g) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo n. 1.