(Convenzione - art. 68)
                             Articolo 68 
La presente convenzione, redatta in un unico esemplare  nelle  lingue
danese, finlandese, francese, greca, inglese,  irlandese,  islandese,
italiana,  norvegese,  olandese,  portoghese,  spagnola,  svedese   e
tedesca, i quattordici testi facenti  tutti  ugualmente  fede,  sara'
depositata  negli  archivi  del  Consiglio  federale  svizzero,   che
provvedera' a trasmettere copia certificata conforme  al  governo  di
ciascuno degli Stati che saranno stati rappresentati alla  Conferenza
diplomatica di Lugano e a ciascuno Stato aderente. 
   Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.