(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
L'assicuratore domiciliato nel territorio  di  uno  Stato  contraente
puo' essere convenuto: 
1. davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure 
2. in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui 
   ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure 
3. se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato
   contraente presso il quale  sia  stata  proposta  l'azione  contro
   l'assicuratore delegato della coassicurazione. 
Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel  territorio
di uno Stato contraente, ma possieda  una  succursale,  un'agenzia  o
qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli e' considerato,
per  le  contestazioni  relative  al  loro  esercizio,  come   avente
domicilio nel territorio di tale Stato.