(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
Inoltre l'assicuratore puo' essere convenuto davanti al  giudice  del
luogo in cui si e' verificato l'evento dannoso, qualora si tratti  di
assicurazione di responsabilita'  civile  o  di  assicurazione  sugli
immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui  l'assicurazione  concerna
contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti  dalla  stessa
polizza e colpiti dallo stesso sinistro.