(Prot. n. 1-art. I)
                           Protocollo N. 1 
              RELATIVO A TALUNI PROBLEMI DI COMPETENZA, 
                    DI PROCEDURA E DI ESECUZIONE 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO  LE  SEGUENTI  DISPOSIZIONI,
CHE SONO ALLEGATE ALLA CONVENZIONE: 
                             Articolo I 
Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta  davanti  ad
un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo
5, punto 1, puo' eccepire  l'incompetenza  di  tale  giudice.  Se  il
convenuto non compare,  il  giudice  dichiara  d'ufficio  la  propria
incompetenza. 
Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi  dell'articolo  17,
ha effetto nei confronti di una persona domiciliata  nel  Lussemburgo
soltanto  se  quest'ultima  l'ha   espressamente   e   specificamente
accettata.