Articolo I bis 1. La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, che una decisione resa in un altro Stato contraente non viene riconosciuta ne' eseguita in Svizzera se ricorrono le seguenti condizioni: a) la competenza del giudice che ha reso la decisione si fonda unicamente sull'articolo 5, punto 1 della presente convenzione; b) al momento della proposizione dell'azione il convenuto era domiciliato in Svizzera; ai fini del presente articolo si considera domiciliata in Svizzera una societa' o altra persona giuridica che abbia la sede statutaria e il centro effettivo degli affari in Svizzera; c) il convenuto propone opposizione contro il riconoscimento o l'esecuzione della decisione in Svizzera, purche' non abbia rinunciato ad avvalersi della dichiarazione prevista dal presente paragrafo. 2. Questa riserva non si applica nella misura in cui al momento della richiesta di riconoscimento o di esecuzione e' stata concessa una deroga all'articolo 59 della costituzione federale svizzera. Il Governo svizzero comunichera' tali deroghe agli Stati firmatari e agli Stati aderenti. 3. Questa riserva cessa di avere effetto il 31 dicembre 1999. Essa puo' essere ritirata in qualsiasi momento.