(Prot. n. 1-art. I-bis)
                           Articolo I bis 
1. La Confederazione Svizzera si riserva il  diritto  di  dichiarare,
all'atto  del  deposito  del  suo  strumento  di  ratifica,  che  una
decisione resa in un altro Stato contraente  non  viene  riconosciuta
ne' eseguita in Svizzera se ricorrono le seguenti condizioni: 
   a) la competenza del giudice che ha reso la decisione si fonda 
      unicamente sull'articolo 5, punto 1 della presente convenzione; 
   b) al momento della proposizione dell'azione il convenuto era 
      domiciliato in Svizzera; ai fini del presente articolo si 
      considera domiciliata in Svizzera una societa' o altra persona 
      giuridica che abbia la sede statutaria e  il  centro  effettivo
degli affari in Svizzera; 
   c) il convenuto propone opposizione contro il riconoscimento o 
      l'esecuzione della decisione in Svizzera, purche' non abbia 
      rinunciato  ad  avvalersi  della  dichiarazione  prevista   dal
presente paragrafo. 
2. Questa riserva non si applica nella misura in cui al momento della
      richiesta di riconoscimento o di esecuzione e'  stata  concessa
      una  deroga  all'articolo  59   della   costituzione   federale
      svizzera. Il Governo svizzero comunichera'  tali  deroghe  agli
      Stati firmatari e agli Stati aderenti. 
3. Questa riserva cessa di avere effetto il 31 dicembre 1999. Essa 
      puo' essere ritirata in qualsiasi momento.