(Prot. n. 1-art. I-ter)
                           Articolo I ter 
Ogni Stato contraente puo',  mediante  dichiarazione  fatta  all'atto
della firma o del deposito del proprio strumento  di  ratifica  o  di
adesione,  riservarsi  il  diritto,  in  deroga   alle   disposizioni
dell'articolo 28, di non  riconoscere  ne'  eseguire  decisioni  rese
negli altri Stati contraenti se la competenza del giudice dello Stato
di origine si fonda, in conformita'  dell'articolo  16,  punto  1  b,
esclusivamente sul domicilio del convenuto nello Stato di  origine  e
l'immobile e' situato nel territorio dello Stato che ha formulato  la
riserva.