(Prot. n. 1-art. II)
                             Articolo II 
Salvo disposizioni nazionali piu' favorevoli, le persone  domiciliate
in uno  Stato  contraente  cui  venga  contestata  un'infrazione  non
volontaria davanti  alle  giurisdizioni  penali  di  un  altro  Stato
contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non  compaiono
personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. 
Tuttavia,  la  giurisdizione  adita  puo'  ordinare  la  comparizione
personale; se  la  comparizione  non  ha  luogo,  la  decisione  resa
nell'azione civile senza che la  persona  in  causa  abbia  avuto  la
possibilita' di farsi difendere potra' non  essere  riconosciuta  ne'
eseguita negli altri Stati contraenti.