(Prot. n. 1-art. IV)
                             Articolo IV 
Gli  atti  giudiziari  ed  extragiudiziari  formati  in   uno   Stato
contraente e che devono essere  comunicati  o  notificati  a  persone
residenti in un altro Stato contraente,  sono  trasmessi  secondo  le
modalita' previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli
Stati contraenti. 
Sempreche'  lo  Stato  di  destinazione  non  vi   si   opponga   con
dichiarazione trasmessa al Consiglio federale  svizzero,  i  suddetti
atti possono essere trasmessi  direttamente  dai  pubblici  ufficiali
dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui
territorio si trova il destinatario dell'atto in  questione.  In  tal
caso, il pubblico ufficiale dello  Stato  d'origine  trasmette  copia
dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per
la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha  luogo
secondo le modalita' contemplate dalla legge dello  Stato  richiesto.
Essa risulta da  un  certificato  inviato  direttamente  al  pubblico
ufficiale dello Stato d'origine.