(Prot. n. 1-art. V)
                             Articolo V 
La competenza giudiziaria, contemplata dall'articolo  6,  punto  2  e
dall'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in
causa non puo' essere invocata nella Repubblica federale di Germania,
in Spagna, in Austria e in Svizzera.  Ogni  persona  domiciliata  nel
territorio di un  altro  Stato  contraente  puo'  essere  chiamata  a
comparire davanti ai giudici: 
- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli 
   articoli  68  e  da  72  a  74  del  codice  di  procedura  civile
(Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio; 
- della Spagna, in applicazione dell'articolo 1482 del Codice civile; 
- dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura
   civile   (Zivilprozestrasseordnung)    concernente    la    "litis
   denuntiatio"; 
- della Svizzera, in applicazione delle opportune disposizioni 
   concernenti la litis denuntiatio dei codici cantonali di procedura
civile. 
Le  decisioni  rese  negli   altri   Stati   contraenti   in   virtu'
dell'articolo 6, punto 2 e  dell'articolo  10  sono  riconosciute  ed
eseguite nella Repubblica federale di Germania, in Spagna, in Austria
e in Svizzera conformemente al titolo III. Gli effetti nei  confronti
dei terzi prodotti, in applicazione  delle  disposizioni  contemplate
dal  precedente  comma,  dalle  sentenze  rese  in  tali  Stati  sono
parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.