(Prot. n. 1-art. V-ter)
                           Articolo V ter 
Nelle controversie tra il capitano ed un  membro  dell'equipaggio  di
una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda,
in Islanda, in Norvegia, in Portogallo o  in  Svezia,  relative  alle
paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali
di uno Stato contraente devono accertare se  l'agente  diplomatico  o
consolare  competente  per  la  nave   e'   stato   informato   della
controversia. Essi devono sospendere il processo  fintanto  che  tale
agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare  d'ufficio  la
propria  incompetenza  se  tale  agente,  debitamente  informato   ha
esercitato  le  attribuzioni  riconosciutegli  in  materia   da   una
convenzione consolare o, in mancanza  di  una  tale  convenzione,  ha
sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.