(Prot. n. 1-art. V-qinquies)
                        Articolo V quinquies 
Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti, in  base
alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata  a  Monaco
di  Baviera  il  5  ottobre  1973,  i  tribunali  di  ciascuno  Stato
contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere  dal  domicilio,
in materia di registrazione o di validita'  di  un  brevetto  europeo
rilasciato per tale Stato e che non sia un  brevetto  comunitario  in
applicazione delle disposizioni dell'articolo  86  della  convenzione
sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo  il
15 dicembre 1975.