(Prot. n. 1-art. VI)
                             Articolo VI 
Gli Stati contraenti comunicheranno al Consiglio federale svizzero  i
testi delle loro disposizioni legislative  che  dovessero  modificare
sia gli articoli delle leggi che sono menzionate  nella  convenzione,
sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2.