(Protocollo n.2 - art. 1)
                           PROTOCOLLO N. 2 
       RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE UNIFORME DELLA CONVENZIONE 
                              PREAMBOLO 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
VISTO l'articolo 65 della presente convenzione, 
CONSIDERANDO il legame sostanziale esistente tra detta convenzione e 
la convenzione di Bruxelles; CONSIDERANDO che alla Corte di giustizia 
delle Comunita' europee e' 
stata riconosciuta dal protocollo del 3 giugno 1971 la competenza per
deliberare sull'interpretazione delle disposizioni della  convenzione
di Bruxelles; AVENDO PIENA CONOSCENZA delle decisioni emesse dalla 
Corte di 
giustizia  delle   Comunita'   europee   sull'interpretazione   della
convenzione di Bruxelles fino al momento della firma  della  presente
convenzione; 
CONSIDERANDO che i negoziati che hanno portato  alla  conclusione  di
detta convenzione sono stati fondati sulla convenzione  di  Bruxelles
alla luce di tali decisioni; 
SOLLECITE, nella piena osservanza dell'indipendenza dei  giudici,  di
impedire interpretazioni divergenti  e  conseguire  l'interpretazione
piu' uniforme possibile delle disposizioni della presente convenzione
nonche' delle disposizioni di detta convenzione  e  di  quelle  della
convenzione di  Bruxelles  la  cui  sostanza  e'  recepita  in  detta
convenzione, 
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: 
                             Articolo 1 
I giudici di ciascuno Stato  contraente  tengono  debitamente  conto,
all'atto dell'applicazione e dell'interpretazione delle  disposizioni
della presente convenzione, dei principi definiti da  ogni  decisione
pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in  merito
alle disposizioni di detta convenzione.