(Protocollo n.2 - art. 2)
                             Articolo 2 
1. Le parti contraenti convengono di istituire un sistema di 
   scambio di informazioni per quanto riguarda le decisioni emesse in
   applicazione della  presente  convenzione,  nonche'  le  decisioni
   pertinenti emesse in applicazione della convenzione di  Bruxelles.
   Tale sistema comporta: 
   - trasmissione a un organismo centrale da parte delle autorita' 
      competenti delle decisioni emesse dagli organi  giurisdizionali
      di ultima istanza e dalla Corte di  giustizia  delle  Comunita'
      europee, nonche' di altre decisioni particolarmente  importanti
      passate in giudicato ed emesse in applicazione  della  presente
      convenzione o della convenzione di Bruxelles; 
   -  classificazione  di  tali  decisioni  da  parte  dell'organismo
   centrale, 
      compresa,  nella   misura   necessaria,   la   stesura   e   la
      pubblicazione di traduzioni e riassunti; 
   - trasmissione da parte dell'organismo centrale del materiale 
      documentario alle autorita' nazionali competenti di  tutti  gli
      Stati firmatari e aderenti alla presente  convenzione,  nonche'
      alla Commissione delle Comunita' europee. 
2. Organismo centrale e' il Cancelliere della Corte di giustizia 
   delle Comunita' europee.