Articolo 2 1. Le parti contraenti convengono di istituire un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le decisioni emesse in applicazione della presente convenzione, nonche' le decisioni pertinenti emesse in applicazione della convenzione di Bruxelles. Tale sistema comporta: - trasmissione a un organismo centrale da parte delle autorita' competenti delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di ultima istanza e dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, nonche' di altre decisioni particolarmente importanti passate in giudicato ed emesse in applicazione della presente convenzione o della convenzione di Bruxelles; - classificazione di tali decisioni da parte dell'organismo centrale, compresa, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti; - trasmissione da parte dell'organismo centrale del materiale documentario alle autorita' nazionali competenti di tutti gli Stati firmatari e aderenti alla presente convenzione, nonche' alla Commissione delle Comunita' europee. 2. Organismo centrale e' il Cancelliere della Corte di giustizia delle Comunita' europee.