(Protocollo n.2 - art. 4)
                             Articolo 4 
1. A richiesta di una parte contraente il depositario della 
presente 
   convenzione convoca il Comitato allo scopo di procedere  a  scambi
   di opinioni sul funzionamento della convenzione ed in particolare: 
   - sullo sviluppo della giurisprudenza comunicata conformemente 
      all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino; 
   - sull'applicazione dell'articolo 57 di detta convenzione. 
2. Il Comitato puo' altresi', alla luce di questi scambi di 
   informazioni, esaminare l'opportunita' che  venga  intrapresa  una
   revisione della presente convenzione su punti particolari, nonche'
   formulare raccomandazioni.