(Protocollo n.3)
                           PROTOCOLLO N. 3 
             RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 57 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
1. Ai fini della convenzione le disposizioni che in materie 
   particolari  disciplinano  la   competenza   giurisdizionale,   il
   riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno
   contenute  in  atti  delle  istituzioni  delle  Comunita'  europee
   saranno trattate alla stessa stregua delle convenzioni contemplate
   all'articolo 57, paragrafo 1. 
2. Se uno Stato contraente ritiene che una disposizione contenuta in 
   un  atto   delle   istituzioni   delle   Comunita'   europee   sia
   incompatibile con la convenzione, gli Stati contraenti prenderanno
   senza indugio in considerazione emendamenti di  detta  convenzione
   in conformita' dell'articolo  66,  salva  restando  l'applicazione
   della procedura prevista dal protocollo n. 2. 
     Fatto a Lugano, addi' sedici settembre millenovecentottantotto.