(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                              DIVIDENDI 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali dividendi possono  essere  altresi'  tassati  nello
Stato  contraente  di  cui  e'  residente  la  societa'  che  paga  i
dividendi, e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se
la  persona  che  percepisce  i  dividendi  ne  e'  il   beneficiario
effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: 
   a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il 
      beneficiario effettivo e' una societa' (diversa da una societa'
      di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del
      capitale della societa' che paga i dividendi; 
   b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli 
      altri casi. 
  Le autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  regoleranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
  Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
3. Ai fini del presente articolo il  termine  "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle  azioni  secondo  la  legislazione  fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e'  residente
la societa' che paga  i  dividendi  sia  un'attivita'  commerciale  o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,  sia
un'attivita' professionale mediante una base fissa ivi situata, e  la
partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tale eventualita', si applicano, a seconda dei  casi,  le
disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 
5. Qualora una societa' residente  di  uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione  o  ad  una  base  fissa
situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscano in tutto o in  parte  utili  o  redditi
provenienti da detto altro Stato.