(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                              INTERESSI 
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2. Tuttavia, tali interessi possono  essere  altresi'  tassati  nello
Stato contraente dal quale essi provengono ed  in  conformita'  della
legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che  percepisce  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non  puo'  eccedere  il  10  per  cento  dell'ammontare  lordo  degli
interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  2,  gli   interessi
provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta  in  detto
Stato se: 
   a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato 
      contraente o un suo ente locale; 
   b)  gli  interessi  sono  pagati  al  Governo   dell'altro   Stato
   contraente, 
      ivi compresi i suoi enti locali, o alla Banca Centrale di detto
      altro Stato contraente; o 
   c)  gli  interessi  sono  pagati  in  dipendenza  di  un  prestito
   concesso, 
      garantito o assicurato, o di un credito accordato, garantito  o
      assicurato da parte di istituti designati e accettati  mediante
      scambio  di  note  tra  le  autorita'  competenti  degli  Stati
      contraenti. 
4. Ai fini del presente articolo il  termine  "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile,  secondo  la  legislazione  fiscale
dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date  in
prestito. 
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano  nel  caso
in cui il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  di  uno
Stato contraente, eserciti  nell'altro  Stato  contraente  dal  quale
provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale  o  industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attivita'
professionale mediante una base fissa  ivi  situata,  ed  il  credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad  esse.  In
tale eventualita', si applicano, a seconda dei casi, le  disposizioni
dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto
il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a
carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
7. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello  che  sarebbe  stato  convenuto  tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.