(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresi' tassati nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'   della
legislazione di detto Stato, ma,  se  la  persona  che  percepisce  i
canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata  non
puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare  lordo  dei  canoni.  Le
autorita' competenti degli Stati  contraenti  regoleranno  di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto di autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
registrazioni  per  trasmissioni  televisive   o   radiofoniche,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in
uso di attrezzature industriali, commerciali  o  scientifiche  o  per
informazioni  concernenti  esperienze   di   carattere   industriale,
commerciale o scientifico. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di  una
stabile organizzazione ivi situata,  sia  un'attivita'  professionale
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori
dei  canoni  si  ricolleghino  effettivamente  ad   esse.   In   tale
eventualita', si applicano,  a  seconda  dei  casi,  le  disposizioni
dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base  fissa  per  le  cui  necessita'  e'  stato
contratto l'obbligo al pagamento dei canoni  e  tali  canoni  sono  a
carico della stabile organizzazione o  della  base  fissa,  i  canoni
stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui  e'  situata  la
stabile organizzazione o la base fissa. 
6. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei  canoni,  tenuto  conto  della  prestazione,
diritto od informazione per i quali sono pagati,  eccede  quello  che
sarebbe stato convenuto tra  debitore  e  beneficiario  effettivo  in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal  caso,  la  parte
eccedente  dei  pagamenti  e'   imponibile   in   conformita'   della
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle  altre
disposizioni della presente Convenzione.