Articolo 13 UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili, considerati all'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di un'attivita' professionale, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e' residente l'impresa. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di azioni di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, nel caso in cui il residente detenga o abbia detenuto per un certo periodo nel corso dei precedenti due anni piu' del 25 per cento del capitale della societa'. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.