(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
                          UTILI DI CAPITALE 
1. Gli  utili  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ricava
dall'alienazione  di  beni  immobili,  considerati  all'articolo   6,
situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in  detto  altro
Stato. 
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti  parte
della  proprieta'  aziendale  di  una  stabile   organizzazione   che
un'impresa di uno Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di  cui  dispone
un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente  per
l'esercizio  di  un'attivita'  professionale,  compresi   gli   utili
derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o
in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,  sono  imponibili
in detto altro Stato. 
3. Gli utili derivanti  dall'alienazione  di  navi  o  di  aeromobili
impiegati in traffico internazionale o di beni mobili  relativi  alla
gestione di tali navi o aeromobili, sono  imponibili  soltanto  nello
Stato contraente di cui e' residente l'impresa. 
4. Gli  utili  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ricava
dall'alienazione di azioni di una societa' residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato, nel caso in  cui  il
residente detenga o abbia detenuto per un certo periodo nel corso dei
precedenti due  anni  piu'  del  25  per  cento  del  capitale  della
societa'. 
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da
quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.