Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attivita' professionale o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nelle seguenti circostanze nelle quali detto reddito puo' essere altresi' tassato nell'altro Stato contraente: a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui detti redditi derivino dalle sue attivita' svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione "attivita' professionali" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.