(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
1. I  redditi  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio di un'attivita' professionale  o  da  altre  attivita'
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto  in  detto
Stato, salvo che nelle seguenti circostanze nelle quali detto reddito
puo' essere altresi' tassato nell'altro Stato contraente: 
   a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato 
      contraente per l'esercizio  delle  proprie  attivita';  in  tal
      caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente
      ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a  detta
      base fissa; o 
   b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o 
      periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183  giorni  nel
      corso dell'anno fiscale; in tal caso, i redditi sono imponibili
      in detto altro Stato ma unicamente nella misura  in  cui  detti
      redditi derivino dalle sue  attivita'  svolte  in  detto  altro
      Stato. 
2. L'espressione "attivita' professionali" comprende, in particolare,
le  attivita'  indipendenti  di  carattere  scientifico,  letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.