(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                         LAVORO SUBORDINATO 
1. Salve le disposizioni degli articoli  16,  18,  19,  20  e  21,  i
salari, gli  stipendi  e  le  altre  remunerazioni  analoghe  che  un
residente  di  uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo   di
un'attivita' dipendente possono  essere  tassati  soltanto  in  detto
Stato, a meno che tale attivita' non venga  svolta  nell'altro  Stato
contraente.  Se  l'attivita'  e'  quivi  svolta,   le   remunerazioni
percepite a tal titolo possono essere tassate in detto altro Stato. 
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le  remunerazioni  che
un residente di uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo  di
un'attivita'  dipendente  svolta  nell'altro  Stato  contraente  sono
imponibili soltanto nel detto primo Stato se: 
   a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o 
      periodi che non oltrepassano in totale  183  giorni  nel  corso
      dell'anno fiscale considerato; e 
   b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di 
      lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e 
   c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile 
      organizzazione o da una base fissa che il datore di  lavoro  ha
      nell'altro Stato. 
3. Nonostante le disposizioni precedenti del  presente  articolo,  le
remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato  svolto
a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico  internazionale
da un'impresa di uno Stato contraente, sono  imponibili  soltanto  in
detto Stato.