(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i  redditi  che
un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali esercitate  nell'altro  Stato  contraente  in  qualita'  di
artista dello spettacolo, quale un artista  di  teatro,  del  cinema,
della radio o della televisione o in qualita' di  musicista,  nonche'
di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato. 
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali  esercitate
da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e'
attribuito ad una  persona  diversa  dall'artista  o  dallo  sportivo
medesimo, detto reddito puo' essere tassato  nello  Stato  contraente
dove dette prestazioni sono esercitate,  nonostante  le  disposizioni
degli articoli 7, 14 e 15. 
3. Nonostante le disposizioni del  paragrafo  1,  i  redditi  che  un
artista dello spettacolo o uno sportivo ritrae dalle sue  prestazioni
personali esercitate in uno Stato contraente sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora il soggiorno in detto primo Stato
sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici di detto altro Stato
o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo  ente
locale.