(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato 
      contraente o da una sua suddivisione politica o  amministrativa
      o da un suo ente locale a una persona fisica, in  corrispettivo
      di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente lo-
      cale, sono imponibili soltanto in detto Stato. 
   b)  Tuttavia,  tali   remunerazioni   sono   imponibili   soltanto
   nell'altro 
      Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato  e
      la persona fisica sia un residente di detto Stato che: 
      i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o 
      ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo  di
      rendervi i servizi. 
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua 
      suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale,
      sia direttamente sia mediante prelevamento  da  fondi  da  essi
      costituiti, a una persona fisica in  corrispettivo  di  servizi
      resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale,  sono
      imponibili soltanto in detto Stato. 
   b) Tuttavia, tali pensioni  sono  imponibili  soltanto  nell'altro
   Stato 
      contraente qualora la persona fisica sia un residente di  detto
      Stato e ne abbia la nazionalita'. 
3. Le disposizioni degli articoli 15,  16  e  18  si  applicano  alle
remunerazioni e pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale  esercitata  da
uno degli Stati contraenti o  da  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa o da un suo ente locale.