(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente  Convenzione  si  applica  alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue  suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque  sia  il
sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul  reddito  le  imposte  prelevate  sul
reddito complessivo o su elementi del reddito,  comprese  le  imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  o  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: 
a) per quanto riguarda la Corea: 
     i) l'imposta sul reddito (the income tax); 
    ii) l'imposta sulle societa' (the corporation tax); e 
   iii) l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia 
        applicata con riferimento all'imposta sul reddito o 
        all'imposta sulle societa'; ancorche' riscosse 
        mediante ritenuta alla fonte. 
        (qui di seguito indicate quali "imposta coreana"). 
b) per quanto concerne l'Italia: 
     i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
   iii) l'imposta locale sui redditi; 
        ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. 
        (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") 
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di  natura
identica o sostanzialmente analoga che  verranno  istituite  dopo  la
firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione  delle
imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  si
comunicheranno  le  modifiche  rilevanti  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali.