Articolo 20 STUDENTI E APPRENDISTI Una persona fisica che e' o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato unicamente in qualita' di studente o in qualita' di apprendista, e' esente da imposizione in detto primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni per: a) tutte le rimesse effettuate dall'estero per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e b) qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto primo Stato al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.