(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                       STUDENTI E APPRENDISTI 
  Una persona fisica  che  e'  o  che  era  residente  di  uno  Stato
contraente  immediatamente  prima   di   recarsi   nell'altro   Stato
contraente e  che  soggiorna  in  detto  primo  Stato  unicamente  in
qualita' di studente o in  qualita'  di  apprendista,  e'  esente  da
imposizione in detto primo Stato  per  un  periodo  non  superiore  a
cinque anni per: 
   a)  tutte  le  rimesse   effettuate   dall'estero   per   il   suo
   mantenimento, 
      istruzione o apprendistato; e 
   b) qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto 
      primo Stato al fine di integrare le proprie risorse destinate a
      tali fini.