Articolo 21 PROFESSORI ED INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', istituto d'istruzione superiore, scuola od altro istituto d'istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni, per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale insegnamento o ricerca.