(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                      PROFESSORI ED INSEGNANTI 
  Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in
uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche
presso un'universita', istituto  d'istruzione  superiore,  scuola  od
altro istituto d'istruzione, e che e', o era immediatamente prima  di
tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente,  e'  esente
da imposizione nel detto primo Stato contraente, per un  periodo  non
superiore a due anni, per le remunerazioni che riceve  in  dipendenza
di tale insegnamento o ricerca.