(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI 
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno  Stato  contraente,
di qualsiasi provenienza, che non siano stati trattati negli articoli
precedenti della presente Convenzione, sono  imponibili  soltanto  in
detto Stato. 
2. Le disposizioni del  paragrafo  1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel  paragrafo
2 dell'articolo 6, nel caso  in  cui  il  beneficiario  dei  redditi,
residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
contraente sia un'attivita' industriale o commerciale  per  mezzo  di
una stabile organizzazione ivi situata, sia  una  libera  professione
mediante una  base  fissa  ivi  situata,  e  il  diritto  o  il  bene
generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In  tale
eventualita', si applicano,  a  seconda  dei  casi,  le  disposizioni
dell'articolo 7 o dell'articolo 14.